Nella Delibera n. 3 del 7 dicembre 2017 della Corte dei conti, Sezioni Riunite, viene preso in considerazione il Decreto legislativo integrativo e correttivo del Dlgs. n. 93/16, emanato in attuazione alla delega prevista all’art. 1, comma 5, della Legge n. 89/14 ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 42, comma 1, della Legge n. 196/09. Le Sezioni Riunite pongono in evidenza che l’obiettivo dello schema di Decreto è quello di inserire, nel Sistema della legislazione vigente, ulteriori disposizioni finalizzate al potenziamento della cassa, di cui all’art. 34 della Legge n. 196/09, anche a seguito delle criticità che stanno venendo fuori nel corso della sperimentazione che si sta svolgendo al riguardo. Si viene a creare così una situazione in cui la medesima sperimentazione soggiace a 2 normative diverse.
In linea generale, va riconosciuto che alcune norme di cui allo schema di Decreto, soprattutto per quanto attiene alla materia dei Funzionari delegati, sembrerebbero in qualche modo collegate al tema del potenziamento della cassa, contribuendo a rendere più armonico il Sistema nel suo complesso. Tuttavia, in alcuni casi, si assiste ad una interpretazione sistematica che ben sembra travalicare le finalità dello schema di Decreto (è il caso dell’art. 1, in tema di superamento del principio di annualità del bilancio), mentre in altri casi si innova profondamente la “Legge di contabilità” (ad esempio, con l’art. 8, che introduce il principio dell’accertamento qualificato) e, in altri casi ancora, si disciplinano istituti che non sembrano inserirsi nel contesto normativo qui in discussione (può essere il caso dell’art. 4, in tema di ricognizione delle gestioni fuori bilancio). In conclusione, l’intento dello schema di Decreto nelsenso di far assumere alla competenza giuridica una caratterizzazione simile all’attuale cassa (nelle cui valutazioni sono presenti rilevanti elementi di carattere storico-statistico), priva la “Legge dibilancio” (e la connessa Legge di approvazione del rendiconto generale) della componente relativa all’ammontare di risorse cui lo Stato ha diritto ed agli impegni di spesa assumibili in conseguenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionabili in riferimento al singolo esercizio. Si tratta di una componente che costituisce un elemento fondante della sovranità popolare, cui spetta la decisione ultima circa i mezzi finanziari da porre a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per il soddisfacimento delle esigenze della collettività, anche ai fini del controllo sull’utilizzo degli stessi.






