Piano finanziario: mancata previsione della clausola di esecuzione non incide sulla validità della procedura

Nella Sentenza n. 520 dell’11 dicembre 2017 del Tar Molise, i Giudici si esprimono sulla mancata previsione della clausola di esecuzione del Piano finanziario.

I Giudici chiariscono che la mancata previsione, nella “lex specialis” di gara, della clausola di cui all’art. 171, comma 3, lett. b), del Dlgs. n. 50/16 (relativa all’obbligo, da parte dell’offerente, di eseguire il Piano finanziario), non incide sulla validità della procedura, producendosi quella forma di eterointegrazione della “lex specialis” pacificamente ammessa e che permette, grazie al principio di conservazione, di colmarne le lacune del Regolamento della selezione attraverso la diretta applicazione delle clausole previste dalla legge, con la conseguenza che la legge di gara resta integrata dalle previsioni delle norme e non potrà essere dichiarata illegittima in ragione della mancata menzione delle clausole di legge, anche se escludenti.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.