Nella Sentenza n. 520 dell’11 dicembre 2017 del Tar Molise, i Giudici si esprimono sulla mancata previsione della clausola di esecuzione del Piano finanziario.
I Giudici chiariscono che la mancata previsione, nella “lex specialis” di gara, della clausola di cui all’art. 171, comma 3, lett. b), del Dlgs. n. 50/16 (relativa all’obbligo, da parte dell’offerente, di eseguire il Piano finanziario), non incide sulla validità della procedura, producendosi quella forma di eterointegrazione della “lex specialis” pacificamente ammessa e che permette, grazie al principio di conservazione, di colmarne le lacune del Regolamento della selezione attraverso la diretta applicazione delle clausole previste dalla legge, con la conseguenza che la legge di gara resta integrata dalle previsioni delle norme e non potrà essere dichiarata illegittima in ragione della mancata menzione delle clausole di legge, anche se escludenti.






