Con un Comunicato del 7 febbraio 2018, il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che, relativamente all’efficacia temporale dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e in considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul proprio sito per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva.
Ciò, sottolinea il Dipartimento, anche in coerenza con quanto precisato nella Circolare n. 27/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello “split payment” ”ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze”.
La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata inoltre agevolata con l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo “split payment”.
E’ chiaro che l’auspicio è quello di giungere in tempi brevi alla predisposizione di elenchi completi e perentori, per evitare che con questa soluzione un pò “all’itagliana”, i fornitori di soggetti potenzialmente rientranti nel perimetro della scissione dei pagamenti siano obbligati, ogni volta, a verificare la loro presenza, in quel particolare momento, negli elenchi, piuttosto che basarsi invece su disposizioni normative oggettive.





