Con la Circolare n. 2 del 1° febbraio 2018, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito chiarimenti sulle modalità applicative del Decreto ministeriale 20 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, rendendo note le modalità tecniche di indicazione dell’Aic sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell’Aifa ai dati ivi contenuti.
In particolare, la Circolare è intervenuta con riferimento alla compilazione dei campi previsti dal tracciato della fattura, al fine di evitare criticità nell’invio delle fatture e nel successivo pagamento dei corrispettivi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Ricordiamo che il citato Decreto Mef attua quanto disposto dall’art. 29, comma 2, del Dl. n. 50/17, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di consentire il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica.
Infatti la normativa dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) e al corrispondente quantitativo. Inoltre, a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture devono essere rese disponibili all’Agenzia Italiana del Farmaco.
Per tali fatture è fatto divieto agli Enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni.
Il tali termini il citato Decreto disciplina le predette modalità tecniche di indicazione dell’Aic sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco ai dati ivi contenuti.
La Circolare specifica che sono interessati dall’applicazione del Dm. 20 dicembre 2017 esclusivamente i farmaci dotati di Aic, rilasciati ai sensi del Dlgs. n. 219/06 e del Dlgs. n. 193/06.
Pertanto, le fattispecie a cui non è stato assegnato un Aic non rientrano nell’ambito di applicazione del Dm. 20 dicembre 2017.
Con riferimento all’indicazione delle unità di misura relativamente all’ossigeno, la Circolare precisa che deve essere indicato il volume in Litri.
Inoltre, la Circolare fa presente che le Farmacie, ivi comprese quelle comunali, “non rientrano nel campo di applicazione”, da intendersi nel senso che l’acquisto di medicinali da parte delle Farmacie non è soggetto a quanto sopra.
Infatti, le Farmacie – anche quelle comunali – per quanto abbiamo ad oggetto la vendita di medicinali in regime di convenzione con il Ssn., non sono di per sé Enti del Servizio sanitario nazionale. In aggiunta, rammentiamo che ad oggi le Farmacie comunali gestite in forma societaria non sono ancora soggette obbligatoriamente a ricevere fatture in formato elettronico, formato al momento obbligatorio soltanto nei confronti di farmacie gestite in economia dai Comuni.
Con l’occasione, al fine di consentire agli Enti del Servizio sanitario nazionale di controllare la correttezza del codice Aic presente nella fattura elettronica, nella Circolare la RgS comunica altresì che:
– per i medicinali ad uso umano, l’Aifa rende disponibile (a partire dal 1° febbraio 2018) al link http://www.aifa.gov.it/node/22408/ l’Elenco, aggiornato quotidianamente, degli Aic autorizzati. Nelle more della disponibilità del predetto Elenco, è già consultabile sul sito istituzionale dell’Aifa la banca-dati farmaci all’indirizzo https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/ da cui, tramite la funzionalità “Ricerca per farmaco”, è possibile recuperare il numero dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o numero Aic, l’Azienda (titolare Aic), il Principio attivo e lo stato (autorizzato, revocato);
– per i medicinali per uso veterinario l’Elenco, aggiornato quotidianamente, è disponibile al pubblico nella Sezione Open data del sito internet del Ministero della Salute al permalink www.dati.salute.gov.it/dataset/FarmaciVet.jsp.
E’ anche disponibile la consultazione puntuale dei codici Aic all’indirizzo http://www.salute.gov.it/farmaciVetWeb/.
La Circolare rinvia infine ai siti istituzionali di Aifa, Ministero della Salute e Mef-RgS, sui quali saranno pubblicati chiarimenti in relazione ad eventuali richieste che dovessero pervenire dai soggetti interessati all’applicazione del Decreto in esame.





