Nella Delibera n. 41 del 19 marzo 2018 della Corte dei conti Umbria, viene chiesto un parere sull’applicabilità del Regolamento di cui all’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/16, anche agli incarichi espletati prima della sua adozione. La Sezione rileva che il “Regolamento” previsto dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/16 rappresenta una “condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse […] del fondo”.
Dunque, secondo la Sezione, si è in presenza di una “condicio iuris”, ossia di un elemento normativo che concorre al perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all’incentivo. Quindi, l’applicazione del Regolamento di cui al richiamato art. 113 agli incentivi degli incarichi espletati prima della sua adozione (ma pur sempre dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16) non pone un problema di efficacia “retroattiva” del Regolamento stesso, ma di concreto perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all’incentivo.






