Consorzio stabile: la perdita di requisiti durante la gara da parte di una Consorziata esecutrice comporta l’esclusione dalla procedura

Nella Sentenza n. 2537 del 26 aprile 2018 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sulla legittimità dell’esclusione dalla gara di un Consorzio stabile, dovuta al fatto che le Consorziate esecutrici del Consorzio stabile durante la procedura hanno perso i requisiti di ordine generale. I Giudici rilevano che, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Dlgs. n. 163/06 e 277 del Dpr. n. 207/10 (ratione temporis vigenti), il Consorzio si qualifica in base al cumulo dei requisiti delle Consorziate e tale disciplina si giustifica in ragione del patto consortile che si instaura nell’ambito di un organizzazione stabile, caratterizzato da un rapporto durativo ed improntato a stretta collaborazione tra le Consorziate e dalla comune causa mutualistica, nell’ambito del quale la Consorziata che si limiti a conferire il proprio requisito all’Ente cui appartiene non partecipa all’esecuzione dell’appalto, al quale rimane estranea, tant’è che non sussiste alcuna responsabilità di sorta verso la stazione appaltante. Una situazione ben diversa è invece quella delle Consorziate che, al contrario, siano state indicate per l’esecuzione dell’appalto, per le quali è prevista l’assunzione della responsabilità in solido con il Consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante (art. 94, comma 1, del citato Dpr. n. 207/10), e nei confronti delle quali la giurisprudenza ha quindi ritenuto applicabili gli obblighi dichiarativi dell’art. 38 del Dlgs. n. 163/06. Dunque, i Giudici concludono che l’esclusione dell’Ente consortile dalla gara è legittima.