Nella Sentenza n. 17533 del 4 luglio 2018 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda la determinazione degli effetti della notificazione eseguita, nel caso di specie a mezzo posta, dall’Ufficiale giudiziario senza rispettare i criteri di riparto territoriale stabiliti dagli artt. 106 e 107 del Dpr. n. 1229/59.
La Suprema Corte afferma che, in tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del Dpr. n. 1229/59 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante (eventualmente sanzionabile disciplinarmente o ad altro titolo, se ne ricorrono i presupposti) la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione.
In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli Ufficiali giudiziari non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo Ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.




