La cessazione ex “Tusp” delle Società pubbliche soggette a processi di razionalizzazione e revisione da parte dei Comuni è senza agevolazioni fiscali

Lo scioglimento di Società pubbliche disposto ai sensi dell’art. 20 del Dlgs. n. 175/16 (“Testo unico delle Società a partecipazione pubblica” – “Tusp”) non beneficia dell’esenzione fiscale Ires ed Irap se deliberato dopo il 6 maggio 2016. E’ quanto sostiene l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Istanza di Interpello n. 912-33/2018 emanata dalla Direzione regionale Umbria su quesito posto da una Società pubblica di gestione del “Servizio idrico integrato” in procinto di essere sciolta dai soci pubblici.

Più nel dettaglio, si ricorda che l’art. 1, comma 568-bis,Legge n. 147/13, in vigore dal

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