Nella Sentenza n. 16 dell’8 gennaio 2019 della Ctr Lazio, i Giudici hanno affermato che la porzione di immobile che accoglie una Comunità di religiose (Congregazione di Suore) deve essere riconosciuta in esenzione rispetto all’Imu, in quanto tale fattispecie concretizza una delle previsioni di cui all’art. 16, lett. a), nella Legge n. 222/1985, secondo cui l’esenzione spetta a quegli immobili destinati alle attività di religione o di culto intese quali “dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi all’educazione cristiana”. Inoltre, i Giudici osservano che, per quanto riguarda l’attività di Scuola paritaria gestita dalla Congregazione, la medesima è gestita con modalità non commerciali, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del Dm. n. 200/2012. Tale Decreto prevede l’esenzione dall’Imposta quando l’attività è svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio.




