Nella Sentenza n. 425 del 14 gennaio 2019 del Tar Lazio, i Giudici affermano che l’istituto del cosiddetto “accesso civico generalizzato” non trova applicazione con riferimento agli “atti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” (secondo la formulazione utilizzata dall’art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016). Infatti, i Giudici osservano che l’art. 5-bis, comma 3, del Dlgs. n. 33/2013, stabilisce espressamente che “il diritto di cui all’art. 5, comma 2” – ossia, come detto, il cosiddetto “accesso civico generalizzato” – è escluso, tra l’altro, nei casi “in
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