Obblighi di pubblicazione dei dati dei Dirigenti pubblici: l’intervento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 2019 si pronuncia, rispetto ai Dirigenti delle pubbliche amministrazioni, su un tema importante: il raggiungimento di un equilibrio tra il principio della trasparenza, inteso come piena accessibilità ai fini del controllo sociale e della partecipazione democratica, e il rispetto dei dati personali.

L’occasione è data dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio relativamente all’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (norme inserite con il D.Lgs 97/2016) «nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettere c) ed f) dello stesso decreto legislativo1 anche per i titolari di incarichi dirigenziali».

Tutta la sentenza si rifa ai principi di ragionevolezza, di pertinenza, di proporzionalità e di non eccedenza nel tentativo di trovare, come detto, un equilibrio tra due diritti: quello di “conoscere” e quello di vedere tutelati i propri dati personali.

Con riferimento ai contenuti relativi alla lettera f) dell’art. 14 del D.Lgs 33/2013 la Corte ritiene parzialmente fondata la violazione del principio di ragionevolezza e anche quello di eguaglianza, non distinguendo, la normativa, tra i vari incarichi dirigenziali ed estendendo l’obbligo a tutti.

La Corte rileva che “La pubblicazione di quantità così massicce di dati …… non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi a determinati fini (nel nostro caso particolare, ai fini di informazione veritiera, anche a scopi anticorruttivi) se non siano utilizzati efficaci strumenti di elaborazione, che non è ragionevole supporre siano a disposizione dei singoli cittadini. Sotto questo profilo, la disposizione in esame finisce per risultare in contrasto con il principio per cui, «nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (sentenza n. 143 del 2013)”. Inoltre, la Corte evidenzia che “….la stessa autorità preposta alla lotta al fenomeno della corruzione, segnala, non diversamente da quella preposta alla tutela dei dati personali, che il rischio è quello di generare “opacità per confusione”, proprio per l’irragionevole mancata selezione, a monte, delle informazioni più idonee al perseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti. L’indicizzazione e la libera rintracciabilità sul web, con l’ausilio di comuni motori di ricerca, dei dati personali pubblicati, non è coerente al fine di favorire la corretta conoscenza della condotta della pubblica dirigenza e delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche”; in altri termini, si rischia di stimolare forme di voyeurismo che nulla hanno a che fare con la trasparenza e la prevenzione alla corruzione.

La Corte, rileva che, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 97/2016, questi obblighi di trasparenza riguardavano “i titolari di incarichi che trovano la loro giustificazione ultima nel consenso popolare, ciò che spiega la ratio di tali obblighi: consentire ai cittadini di verificare se i componenti degli organi di rappresentanza politica e di governo di livello statale, regionale e locale, a partire dal momento dell’assunzione della carica, beneficino di incrementi reddituali e patrimoniali, anche per il tramite del coniuge o dei parenti stretti, e se tali incrementi siano coerenti rispetto alle remunerazioni percepite per i vari incarichi”; a partire da questa considerazione fornisce, come si dirà di seguito, indicazioni al legislatore anche per disciplinare diversamente differenti incarichi dirigenziali, a partire da quelli in contatto diretto con la politica.

Sottolineando che “La stessa legislazione anticorruzione presuppone distinzioni tra i titolari d’incarichi dirigenziali”, in funzione del differente livello di esposizione al rischio di corruzione degli uffici, e ritenendo di non potersi esimere “….dal considerare che una declaratoria d’illegittimità costituzionale che si limiti all’ablazione, nella disposizione censurata, del riferimento ai dati indicati nell’art. 14, comma 1, lettera f), lascerebbe del tutto privi di considerazione principi costituzionali meritevoli di tutela.”, la Corte ritiene di esprimersi per mantenere gli obblighi previsti dall’art. 14 comma 1 lettera f) per due particolari categorie di incarichi dirigenziali, quelli previsti dal D.Lgs 165/2001 art. 19 commi 3 e 4, le cui competenze “…..rendono manifesto lo svolgimento, da parte loro, di attività di collegamento con gli organi di decisione politica, con i quali il legislatore presuppone l’esistenza di un rapporto fiduciario, tanto da disporre che i suddetti incarichi siano conferiti su proposta del ministro competente”.

La Corte conclude che “Appartiene alla responsabilità del legislatore, nell’ambito dell’urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali.”

L’indicazione sembra essere chiara per il legislatore: prevedere oneri di trasparenza maggiori per gli incarichi direttamente dipendenti dalla politica.

La Corte, invece, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera c) – i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici – anche per i titolari di incarichi dirigenziali.

Del resto anche la disciplina anteriore al D.lgs. n. 97 del 2016 già contemplava la pubblicità dei compensi per agevolare la possibilità di un controllo diffuso da parte dei cittadini.

Infine, la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013.

1Art. 14 comma 1 – “Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: …..c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; …..f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. ….”

di Giovanni Viale