Nella Sentenza n. 5319 del 22 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che, in tema di Ici, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa Categoria (“A/6” o “D/10”), per cui l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del Dl. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, non è soggetto all’Imposta, ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del Dl. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2009, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/1992. Sicché, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa Categoria catastale, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione dall’Imposta impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato. Allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della Categoria catastale “A/6” o “D/10”, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Imposta.







