L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 13 pubblicato il 2 aprile 2019, ha chiarito che nell’ipotesi di risoluzione (giudiziale o di diritto) dei contratti a prestazione periodica e continuativa, la facoltà di emettere nota di credito di cui all’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/72, non si estende, ai sensi del successivo comma 9, alle operazioni già eseguite da entrambe le parti contraenti.
Qualora il fornitore si avvalga della clausola risolutiva espressa prevista in contratto per “supposto” mancato adempimento della controparte che contesta l’addebito in sede giudiziale, gli effetti della clausola invocata, ai fini della disciplina in esame, risultano subordinati all’esito del giudizio.





