Manifesti Unione Atei su obiezione di coscienza: diniego concessione spazi affissione

Nella Sentenza n. 2327 del 9 aprile 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che è legittimo il diniego di concessione dell’uso del servizio delle pubbliche affissioni per i 130 manifesti della campagna nazionale promossa dall’Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti “Non affidarti al caso”, in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario, opposto per violazione delle norme vigenti in riferimento alla protezione della coscienza individuale e per la tutela dovuta ad ogni confessione religiosa e a chi la professa. In particolare, i Giudici hanno accolto l’appello di un Comune ligure che “non aveva concesso l’uso del Servizio delle Pubbliche Affissioni” per i 130 manifesti della campagna nazionale promossa dall’Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti “Non affidarti al caso”, in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario. Il Provvedimento comunale di diniego all’affissione era motivato dal fatto che il manifesto poneva in evidenza “una possibile violazione di norme vigenti in riferimento alla protezione della coscienza individuale (artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione) e al rispetto ed alla tutela dovuti ad ogni confessione religiosa e a chi la professa”. Quindi, il Comune chiedeva la modifica della bozza del manifesto che contrapponeva il busto di un Medico a quello di un Ministro del culto cristiano, con la scritta “Testa o croce ?” e poi “Non affidarti al caso” e “Chiedi subito al tuo mMdico se pratica qualsiasi forma di obiezione di coscienza”.  Il Tar aveva accolto il ricorso contro il diniego del Comune in questione. Poi, il Comune in questione ha fatto appello e il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo “naturalmente legittima la critica alle scelte dei Medici obiettori”, ha ritenuto, alla luce dei Lrincipi costituzionali e della Cedu, che legittimamente il Comune aveva considerato le caratterizzazioni del manifesto inutilmente discriminatorie, incontinenti e offensive per le scelte etiche o religiose fatte proprie dai Medici obiettori di coscienza, la cui opzione professionale è garantita dalla Legge n. 194/1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza.