Nella Sentenza n. 10 del 2 aprile 2019 della Corte dei conti, Sezioni Riunite, la questione controversa in esame riguarda l’obbligo della resa di conto giudiziale da parte dei soggetti che incassano i canoni o corrispettivi del soggiorno (gestore della struttura ricettiva, soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, soggetto che gestisce portali telematici), dopo l’emanazione dell’art. 4, comma 5-ter, del Dl. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, che ha disciplinato le così dette “locazioni brevi”.
La norma dispone che “il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, e del contributo di soggiorno di cui all’art. 14, comma 16 lett. e) del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale”. La Sezione chiarisce che i soggetti passivi del rapporto tributario sono esclusivamente “coloro che alloggiano nelle strutture ricettive”, mentre l’albergatore, essendo incaricato della riscossione, possiede la qualifica di Agente contabile e, in quanto tale, è tenuto alla resa del conto giudiziale e sottoposto al controllo del Giudice contabile.




