Nella Delibera n. 118 del 22 maggio 2019 della Corte dei conti Veneto, un Comune ha chiesto un parere in merito all’ambito applicativo dall’art. 142 del Dlgs. n. 285/1992. Nel dettaglio, viene chiesto se, con riguardo alle prescrizioni di cui al comma 12-bis della citata normativa, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati con apparecchi elettronici, sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno.
La Sezione chiarisce che, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis del Dlgs. n. 285/1992, attribuita all’Ente da cui dipende l’Organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.




