L’Aran, con il Parere n. 4344 del 2019, ha fornito chiarimenti in materia stipula di Accordi integrativi, lasciando aperta la possibilità per gli Enti Locali di stipulare Accordi integrativi, sia di natura giuridica che di natura economica in fasi separate: i primi con valenza triennale e i secondi di anno in anno.
Tale lettura, in analogia rispetto alla modalità di Contrattazione integrativa precedente all’ultimo Ccnl. “Funzioni locali” 21 maggio 2018, va ben oltre le previsioni dell’art. 8, comma 1 del Ccnl., che nell’idea originaria sembrava suggerire un unico Accordo integrativo con valenza, contemporaneamente, normativa ed economica. Un’interpretazione, seppur logica e coerente con la prassi consolidata negli Enti, che rischia di mantenere in vita l’annosa problematica delle ripercussioni in sede di contabilità, derivante dai ritardi nella definizione dei criteri di riparto per la parte economica di anno in anno.
Il Parere inoltre fornisce chiarimenti anche su altri aspetti. In primo luogo, conferma che le risorse di costituzione del Fondo di natura variabile non debbano essere spese esclusivamente per la performance individuale o organizzativa. In tal senso, la formulazione degli artt. 67 e 68 del Ccnl. 21 maggio 2018, consente diverse possibilità di utilizzo, con l’unico vincolo che con le somme variabili non si possono finanziare istituti del trattamento accessorio che richiedono risorse stabili, come ad esempio le progressioni orizzontali e l’indennità di Comparto.
Inoltre, in tema di ultrattività dei Contratti integrativi scaduti, l’Aran ha ricordato il Principio di proroga automatica dei contratti limitatamente agli istituti previsti e disciplinati direttamente dal Contratto nazionale vigente.




