Utilizzo di graduatorie di altro ente

Nella Delibera n. 290 dell’8 ottobre 2019 della Corte dei conti Veneto, un Sindaco ha chiesto un parere riguardante la possibilità di avvalersi di una convenzione stipulata con altro Comune, finalizzata all’utilizzo della graduatoria di un concorso pubblico per esami per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico – cat. D/D.1 bandito da quel Comune nell’anno 2018. La Sezione rileva che l’Ente che intende utilizzare la graduatoria di altra amministrazione deve:

  • predeterminare i criteri (nell’ambito del regolamento di organizzazione o, comunque, in assenza di Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con apposito atto di indirizzo o, ancor meglio, con apposito articolo stralcio del regolamento) di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile “accordarsi”;
  • valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare;
  • garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel Ptfp (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 165/2001 e, quindi, ma solo conseguentemente, la disponibilità nella dotazione organica (secondo le indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni adottate con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 8 maggio 2018).

Inoltre, nel rispetto di tutti vincoli posti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, rimane di esclusiva spettanza della singola amministrazione la valutazione del caso concreto in merito all’esistenza dei presupposti necessari ai fini dell’utilizzazione di graduatorie di concorso di altro ente, tramite scorrimento delle stesse, garantendo l’esercizio della propria discrezionalità amministrativa entro i limiti dei principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza ed economicità.