Nella Sentenza n. 218 del 3 ottobre 2019 della Corte Costituzionale, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del Dlgs. n. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), in relazione all’art. 52, comma 1, lett. d-ter), del Dpr. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) secondo il quale sulle somme percepite dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare collettiva si applica il regime fiscale previgente al Dlgs. n. 252/2005, invece del regime fiscale più favorevole introdotto da detto Dlgs. n. 252/2005 per la stessa prestazione erogata dalle forme pensionistiche complementari collettive ai dipendenti privati. Da tale duplicità di sistemi impositivi ne deriverebbe una disparità di trattamento, in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
I Giudici costituzionali chiariscono che è illegittimo l’art. 23, comma 6, del Dlgs. n. 252/2005), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. d-ter), del Dpr. n. 917/1986, anziché ai sensi dell’art. 14, commi 4 e 5, dello stesso Dlgs. n. 252/2005.
Nella fattispecie in esame, è palese che la ratio del beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati, quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, dando attuazione al sistema dell’art. 38, comma 2, della Costituzione, è identicamente ravvisabile anche nei confronti di quelli pubblici.
Pertanto, non sono individuabili elementi che giustifichino ragionevolmente una disomogeneità del trattamento fiscale agevolativo. Tale conclusione trova, peraltro, conferma nella stessa evoluzione legislativa che ha sempre mantenuto equiparate le due posizioni, salva l’eccezione – concretizzatasi nella normativa del Dlgs. n. 252/2005 – derivante dalla parentesi dovuta alla mancata attuazione di una parte della Legge delega n. 243/2004. È inoltre significativo che lo stesso Legislatore, con l’art. 1, comma 156, della Legge n. 205/2017, abbia successivamente provveduto – pur con l’eccezione dei montanti delle prestazioni accumulate fino al 1° gennaio 2018 – a ristabilire una situazione di omogeneità di trattamento.




