Patto di stabilità: la Corte toscana torna sul tema del contenimento della spesa di personale

Nella Delibera n. 20 del 5 novembre 2014 della Corte dei conti Toscana, un Sindaco chiede se debba essere computata, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali fissate dall’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, la riassunzione in servizio di una propria dipendente al termine dell’incarico dirigenziale conferito ex art. 110 del Dlgs. n. 267/00 da altro Ente Locale, non avendo avuto il Comune alcuna cessazione di personale nell’anno 2013, ma avendo rispettato il Patto di stabilità. La Sezione rileva che il Comune in questione, al termine dell’aspettativa del dipendente, dovrà comunque garantire il rispetto del principio di riduzione della spesa di personale nell’arco del triennio successivo a quello nel quale avviene il rientro in servizio; e ciò secondo l’interpretazione data dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 25/14, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/06, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento”.