La Corte dei conti Lombardia, nella Delibera n. 301 del 13 novembre 2014, si esprime su una richiesta di parere in materia di diritti di segreteria e strumenti informatici di acquisto (art. 13, del Dl. n. 52/12, convertito dalla Legge n. 94/12) del seguente tenore: “Qualora si debba procedere alla sottoscrizione con atto pubblico amministrativo per l’affidamento di un servizio o di un lavoro, la cui gara è stata espletata attraverso la piattaforma elettronica Sintel e quindi mediante strumenti informatici di acquisto, sono dovuti, da parte della Ditta aggiudicatrice i diritti di segreteria ? Il mancato introito in percentuale dei diritti di segreteria comporta un danno erariale per il Comune ?”.La Sezione afferma che l’applicazione della disciplina in tema di utilizzo degli strumenti informatici e telematici per l’acquisito di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali appare scevra di dubbi interpretativi. La norma disciplina esattamente il caso prospettato dall’Amministrazione interpellante, che in tema di revisione della spesa è inderogabile e cogente per gli Enti destinatari, trattandosi di espressa applicazione del principio di coordinamento della finanza pubblica locale. Le disposizioni introdotte con il Dl. n. 52/12 hanno semplificato il ricorso agli strumenti telematici per l’acquisto di beni o servizi da parte delle Amministrazioni locali e – nello specifico – l’art. 13 ha testualmente previsto la disapplicazione dell’obbligo di richiedere i diritti di segreteria, ai sensi dell’art. 40 della Legge n. 604/62, nell’ipotesi di stipula di contratti stipulati a seguito del ricorso a gare telematiche di acquisto.




