Testo del quesito:
“All’Ente scrivente è stato segnalato dal Mef il mancato allineamento dello stock del debito al 31 dicembre 2018. Con la medesima e-mail è stato fatto presente che la scadenza per allineare il dato è fissata al 31 dicembre 2019. Il mancato allineamento dello stock entro il 31 dicembre 2019 può comportare lo stesso delle sanzioni alla luce di quanto prescrive la Legge n. 145/2018, che prevede la possibilità di far riferimento alle risultanze contabili dell’Ente per quantificare sia il debito sia il ritardo dei pagamenti? ”.
La risposta dei ns. esperti.
Il mancato rispetto del disposto previsto dall’art. 1, comma 867 della Legge n. 145/2018 (comunicazione dello stock del debito) è sanzionato dall’art. 1, comma 868, che prevede lo scatto della sanzione al verificarsi di 3 condizioni concomitanti:
- mancata comunicazione dello stock del debito;
- mancata pubblicazione dei debiti scaduti (art. 33 del Dlgs. n. 33/2013);
- mancata comunicazione del pagamento delle fatture.
In via informale, il Mef ha fatto sapere che se è stata ricevuta la comunicazione di procedere alla comunicazione del debito, tuttavia qualora l’Ente abbia già provveduto, la comunicazione dovrà essere ignorata. Per il 2019 saranno obbligati alla comunicazione dello stock del debito solo gli Enti non in “Siope+” e gli Enti in “Siope+” che hanno deciso di calcolarsi gli Indici di pagamento e ritardo sui propri sistemi contabili.
Tuttavia, nel quesito si parla di allineamento non di comunicazione, ovvero quell’attività che ciascun Ente deve eseguire per aggiornare la propria situazione debitoria sulla “Pcc”. L’obbligo di tale attività è stato di fatto introdotto dall’art. 1, comma 861, della Legge n. 145/2018, ovvero disponendo il calcolo degli Indici di pagamento e ritardo dai Sistemi “Pcc” nel caso in cui si verifichino certe condizioni (la mancata riduzione del 10% dello stock del debito, così come i ritardi di pagamento non rispettosi dell’art 4 Dlgs. n. 231/2002). La mancata applicazione di tali precetti normativi fa scattare le sanzioni previste dall’art. 1 ai commi 862, 864 e 865 (per gli Enti in contabilità finanziaria si prende anche l’istituzione del Fondo garanzia).
Inoltre, l’attuale art. 50 del Dl. n. 124/2019 (salvo modifiche in fase di conversione in legge) ha di fatto sospeso l’obbligo del comma 861 per il 2019, dando la facoltà all’Ente di calcolare per quest’anno gli Indici all’interno dell’Ente.
Infine, restano sempre in vigore le sanzioni disposte dal Dl. n. 35/2013 che prevedono, all’art 7-bis, comma 8, per il mancato aggiornamento della “Piattaforma dei crediti commerciali”, la rilevanza ai fini della valutazione della performance del Dirigente (art. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001) e all’art 7, comma 2, che oltre a quanto previsto dal comma precedente si prevede una sanzione pari ad Euro 100 per ogni giorno di ritardo relativo alla comunicazione in “Pcc” dei debiti certi ed esigibili.
di Cesare Ciabatti




