Nella Sentenza n. 10 del 3 gennaio 2020 del Tar Umbria, i Giudici amministrativi hanno esaminato il ricorso presentato da alcune Consigliere comunali di un Comune con meno di 2.000 abitanti per l’annullamento dei Decreti con cui il Sindaco aveva nominato 3 Assessori, tutti maschi. I Giudici hanno rilevato che la fattispecie in esame risulta disciplinata dall’art. 46, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), il quale statuisce che, in attuazione del Principio di pari opportunità tra donne e uomini, il Sindaco deve garantire la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta, tenuto pure conto della circostanza che lo Statuto comunale ha utilizzato l’opzione, prevista dall’art. 47, comma 4, del Tuel, prevedendo la possibilità che facciano parte della Giunta anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Al riguardo, i Giudici hanno precisato che non può escludersi a priori l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei 2 generi. Tuttavia, tale impossibilità deve essere adeguatamente provata, sia mediante l’effettuazione di un’accurata e approfondita istruttoria, sia con una puntuale motivazione del Provvedimento sindacale di nomina degli Assessori, che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte. A tal fine, non risultano sufficienti le affermazioni ed i documenti versati in atti dalla difesa comunale. In primo luogo, va evidenziato che dai gravati Decreti di nomina non risulta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria per la individuazione di almeno un assessore di genere femminile, né alcuna motivazione sulle ragioni che hanno determinato la composizione della Giunta.




