Iva: aliquota ordinaria per la realizzazione di un Sottopasso pedonale, in quanto a servizio di Impianti sciistici ma non del Centro abitato

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 292 dell’11 aprile 2023, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva applicabile alla realizzazione di un sottopasso pedonale posto a servizio di impianti sciistici.

Nel caso di specie il Comune istante è co-attuatore dell’Intervento di realizzazione del collegamento in sicurezza, mediante Sottopasso pedonale su una strada statale a servizio di Impianti sciistici ubicati nel territorio del medesimo Comune. È prevista la realizzazione di un nuovo Sottopasso pedonale posto al di sotto del piano viario della strada statale, idoneo a garantire l’attraversamento in sicurezza della stessa strada, nel suo percorso pedonale tra il Parcheggio esistente e la Cabinovia, anch’essa esistente.

L’Opera è di nuova realizzazione ed è compresa tra quelle identificate, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 847/1964, tra le Opere di urbanizzazione primaria, rappresentando un nuovo percorso pedonale a servizio della collettività, e nel contempo, una nuova Infrastruttura al Servizio della viabilità, in quanto contempla un nuovo attraversamento posto al di sotto del Piano viabile, senza costituire estensione o ampliamento di analoghe strutture esistenti.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in via preliminare, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, che le norme agevolative fiscali rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono una interpretazione restrittiva non ammettendo interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione rigorosamente identificato dalla norma (vedasi Corte di Cassazione, Sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925; Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24045).

Ciò premesso, il n. 127-quinquies) della Tabella “A”, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972 prevede l’aliquota Iva del 10% per le “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/1971”.

La richiamata Legge n. 847/1964, come integrata dall’art. 44 della Legge n. 865/1971, individua ed elenca le varie Opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie.

Il medesimo elenco di opere di urbanizzazione è ora contenuto nel Dpr. n. 380/2001 (Testo unico edilizia), il quale all’art. 16 [che disciplina il contributo per il rilascio del “permesso di costruire”, richiamando al riguardo, tra le altre, la Legge n. 10/1977 (c.d. “Legge Bucalossi”), la Legge n. 457/1978, la Legge n. 847/1964 e la Legge n. 865/1971], comma 7, prevede che “gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato”.

Il successivo n. 127-sexies) della medesima Tabella “A”, Parte III, stabilisce che si applica sempre l’aliquota Iva del 10% ai “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”.

Il successivo n. 127-septies) della Tabella “A”, Parte III, stabilisce inoltre l’aliquota Iva del 10% per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies”.

In base all’art. 4, comma 1, lett. a), della citata Legge n. 847/1964, rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria (alle quali si applica la aliquota Iva ridotta) le “strade residenziali”. Come chiarito con la Risoluzione n. 139/1994, che richiama la Circolare n. 14/1981, per Opere di urbanizzazione si intendono quelle che, a prescindere dal soggetto che le realizza (pubblico o privato), sono costruite nell’ambito o in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare; pertanto, è opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo.

È stato, inoltre, precisato (vedasi Risoluzioni n. 332592/1981, n. 139/1994 e n. 202/E del 2008) che tra le strade realizzate in funzione di un Centro abitato non possono essere ricondotte, né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei Comuni, che, con gli strumenti urbanistici generali ovvero con i Piani particolareggiati, stabiliscono l’ubicazione degli insediamenti residenziali.

Sull’argomento l’Agenzia richiama altresì la Circolare n. 69/E del 1990 a commento del comma 11 dell’art. 3 del Dl. n. 90/1990, con il quale è stato stabilito che l’aliquota Iva agevolata “relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano”.

Nel citato Documento di prassi è stato chiarito che con tale disposizione il Legislatore ha inteso ricomprendere nel regime agevolato tutte le opere elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, benché non siano effettuate nell’ambito urbano stricto sensu, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Infine, con la citata Risoluzione n. 202/E del 2008 è stato evidenziato che nel concetto di costruzione di opere rientra la realizzazione ex novo di un’Opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata quindi, le opere devono risultare realizzate in funzione di un centro abitato o comunque poste al servizio di un tessuto urbano nel senso illustrato.

Nel caso in esame, il Progetto avente ad oggetto la realizzazione del collegamento in sicurezza tra i Parcheggi e gli Impianti sciistici con realizzazione di un sottopasso e adeguamento del Piano viabile di una strada statale evidenzia che è interesse del Comune garantire il collegamento in sicurezza tra i Parcheggi e il punto di accesso agli Impianti sciistici, da attuarsi mediante la realizzazione di un’Opera in grado di consentire l’accesso alla stazione degli Impianti di risalita senza dover necessariamente attraversare la strada statale. È prevista in tal senso la realizzazione di un Sottopasso pedonale di attraversamento della strada statale con contestuale adeguamento piano-altimetrico del Piano viario e del Parcheggio pubblico.

Da quanto riportato, la realizzazione del Sottopasso pedonale a servizio degli Impianti sciistici, benché configuri un intervento ex novo come sopra precisato, è finalizzata a garantire un collegamento tra i Parcheggi e il punto di accesso agli Impianti sciistici, con accesso alla stazione degli Impianti di risalita senza attraversamento stradale e pertanto, per le ragioni esposte, non appare riconducibile tra le Opere di urbanizzazione che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta al 10% ai sensi del combinato disposto di cui ai n. 127-quinquies) e n. 127-septies) della Tabella “A”, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.

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