Dichiarazione integrativa: esercitabile anche in pendenza di giudizio

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20415 del 26 settembre 2014, ha affermato che la possibilità per il contribuente di emendare la Dichiarazione relativa alle Imposte sui redditi, mediante correzione di errori di fatto o di diritto che vanno ad incidere sull’obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa al fine di opporsi alle pretese dell’Amministrazione finanziaria.

La correzione della Dichiarazione è possibile anche oltre il termine previsto per l’integrazione della Dichiarazione, coincidente con il termine di presentazione della Dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Tale possibilità e riconosciuta solo nell’ipotesi in cui la correzione si riferisca ad errori od omissioni di carattere meramente formale che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito di imposta.