Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 27 gennaio 2020 n. 681
Sull’illegittimità dell’affidamento “in house” di servizi nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso
L’affidamento “in house” di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso; il citato “in house providing” riveste infatti carattere eccezionale rispetto all’ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qualora sussista per l’Amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato. In tale senso anche l’art. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 dispone che, “ai fini dell’affidamento ‘in house’ di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto ed al valore della prestazione, dando atto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche“.
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