Nella Delibera n. 23 del 24 marzo 2020 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto un parere in tema di riparto di competenze nell’ambito della “Procedura di dissesto”. Alla luce dell’art. 252, comma 4 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel9 e dell’art. 5, comma 2, del Dl. n. 80/2004, la Sezione chiarisce che:
– i debiti certi, liquidi ed esigibili correlati a fatti e atti verificatosi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato rientrano nella competenza dell’Osl;
– i debiti non certi, non liquidi e non esigibili correlati ai medesimi fatti e atti rientrano nella competenza dell’Osl laddove diventino certi, liquidi ed esigibili anche successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ma comunque non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione da parte dello stesso Osl ex art. 256, comma 11, del Tuel;
– il conferimento di un incarico legale avvenuto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato si pone come fatto genetico di un debito nei confronti del Comune dissestato, destinato a ricadere nella competenza liquidatoria dell’Osl ove la relativa parcella – che rende liquida ed esigibile l’obbligazione pecuniaria – intervenga dopo la data della dichiarazione di dissesto ma entro quella di approvazione del rendiconto della gestione da parte dell’Osl.




