“Covid-19”: pubblicato in G.U. il Decreto “Liquidità Imprese”, le norme fiscali di interesse per gli Enti Locali e le Società pubbliche

È stato pubblicato nella G.U. n. 94 del 8 aprile 2020 il Dl. n. 23 del 8 aprile 2020 c.d. Decreto “Liquidità Imprese”, rubricato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei Settori strategici, nonché interventi in materia di Salute e Lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 9 aprile 2020.

Il Governo con l’emanazione di questo Decreto, prevede fino a Euro 400 miliardi di iniezione di liquidità a sostegno di Imprese e Professionisti attraverso il “Fondo centrale di garanzia Pmi” e le garanzie rilasciate da Sace, disponendo inoltre la sospensione di pagamenti fiscali e contributivi, oltre il differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono inviare le “CU”.

Con questo Provvedimento si intende assicurare la continuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito di intervento della disciplina del cd. “Golden Power” nei Settori di rilevanza strategica nazionale.

Di seguito il commento sulle misure adottate dal Governo che impattano sugli Enti Locali e sulle Società ed Aziende pubbliche.

Art. 18 – (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

L’art. 18 interessa isoggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, in Italia, ed opera un distinguo:

Per i soggetti rientranti nelle suddette categorie sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti relativi:

  1. art. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) e alle trattenute relative all’Addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

La sospensione dei versamenti Iva si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subìto, rispettivamente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Tutti i suddetti versamenti sono sospesi anche, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

La norma prevede altresì che la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e delle Addizionali regionale e comunale, nonché dei contributi Inps e Inail, è da considerarsi sospesa anche con riferimento agli “Enti non commerciali, compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa”, tra cui sono da considerarsi ricompresi gli Enti Locali.

In base poi alla risposta fornita al Par. 1.22 della Circolare Entrat n. 8/E del 2020, si ritiene che tale sospensione riguardi anche, per i soggetti interessati, tra cui gli stessi Enti Locali, i versamenti dell’Irap mensile, determinata secondo il “metodo retributivo”.

Pertanto, relativamente a tali Enti:

Restano però diversi dubbi da chiarire:

  1. sarebbe molto problematico operare un conteggio esatto);

I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La norma inoltre conferma:

– per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, del Dl. n. 9/2020 e dell’art. 61, commi 1 e 2, del Dl. n. 18/2020 ;

– per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’art. 61, comma 5, del Dl. n. 18/2020.

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’art. 61, commi 4 e 5, del Dl.n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”).

Sul punto, ricordiamo che, come chiarito nella Risposta fornita al Par. 1.18 della Circolare Entrate n. 8/E del 2020, la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle Amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 (per esempio: Musei, Biblioteche, Asili nido, Scuole, ecc.). Peraltro, in sede di commento alla citata Circolare, avevamo già evidenziato come tale sospensione sia scarsamente applicabile agli Enti Locali, visto che la maggior parte dei dipendenti di tali Enti non è impiegata in tali attività o lo è promiscuamente, quindi sarebbe molto problematico operare un conteggio esatto.

Art. 19 – (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari)

La norma dell’art. 19 abroga il comma 7 dell’art. 62 del Dl. n. 18/2020, prevedendo che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli art. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni), da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 20 –(Metodo previsionale acconti giugno 2020)

L’art. 20 sancisce che le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires o Irap non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per l’anno 2020.

Precisiamo che tale norma interessa gli Enti Locali soltanto se hanno optato per l’applicazione dell’Irap in base al metodo commerciale (ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97) e se sono chiamati a versare l’acconto scadente il 30 giugno.

Art. 21 –(Rimessione in termini per i versamenti)

Con tale disposizione si prevede che i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 60 del Dl. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (rispetto alla precedente scadenza del 20 marzo 2020).

Ricordiamo che il citato art. 60 è una norma di carattere generale che riguarda la proroga di tutti i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo ed interessa i soggetti con ricavi superiori a Euro 2 milioni, mentre per particolari categorie di soggetti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, valgono i diversi termini contenuti, rispettivamente, negli artt. 61 e 62 del medesimo Decreto n. 18/2020, tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 18 del presente Decreto n. 23/2020, di cui abbiamo dato conto in precedenza.

Art. 22 –(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2020”)

Tale norma proroga dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per l’invio delle “CU 2020”.

Art. 23 –(Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi nel mese di febbraio 2020)

L’art. 23 stabilisce che i certificati previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

In merito a tale problematica, ricordiamo anche che nella Risposta fornita al Par. 1.9 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2020, è stato chiarito che per i soggetti per i quali opera la sospensione dei versamenti delle ritenute di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020 – tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 18 del Decreto n. 23/2020 in commento – risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dal citato art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del Dl. n. 124/2019. I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti artt. 61 e 62 citati, tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 18 del Decreto n. 23/2020. Per inciso, come già ricordato in sede di commento alla Par. 1.9 della citata Circolare n. 8/E del 2020, rammentiamo che, in base al chiarimento fornito nel paragrafo 2.2 della Circolare n. 1/E del 2020, gli Enti Locali in veste di committenti sono da ritenersi esclusi dai controlli e pertanto non sono direttamente interessati nemmeno alla disposizione in commento.

Art. 25 – (Assistenza fiscale a distanza)

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, per superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da “Covid-19”, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’art. 34, comma 4, del Dlgs. n. 241/1997, possono inviare in via telematica ai Caf e ai Professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla Dichiarazione pre-compilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al Caf o al Professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

Le suddette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di Dichiarazioni, Modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps.

Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

Art. 26 – (Semplificazioni per il versamento dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

Con la norma dell’art. 26 viene ulteriormente semplificata la modalità di pagamento dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche ex Dm. Mef 28 dicembre 2018, ovvero:

– per il I trimestre, per importi inferiori ad Euro 250, è possibile pagare entro la scadenza del II trimestre, ovvero entro il 20 luglio 2020;

– per il I e II trimestre, se la somma complessiva dell’importo è inferiore sempre ad Euro 250, è possibile pagare entro la scadenza del III trimestre, ovvero entro il 20 ottobre 2020.

Rimangono “ferme” le scadenze del III trimestre (20 ottobre 2020) e IV trimestre (20 gennaio 2021) a prescindere dall’importo da pagare.

Ricordiamo i codici-tributo per il versamento dell’Imposta: “2521” – I trimestre – “2522” – II trimestre – “2523” – III trimestre – “2524” – IV trimestre.

Art. 27(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

L’art. 27, di interesse anche per le Farmacie comunali gestite direttamente o tramite Aziende speciali o Società “in-house”, prevede che la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del Dpr. n. 441/1997 non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei Programmi ad uso compassionevole, individuati dal Decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 dello stesso Decreto. Detti farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2, del Tuir.

Art. 30 – (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

Tale norma, al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virusCovid-19” nei luoghi di lavoro, definisce che il credito d’imposta di cui all’art. 64 del Dl. n. 18/2020 trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, “anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale”. Con Decreto del Mise, di concerto col Mef, da adottare ai sensi dell’art. 64, comma 2, del Dl. n. 18/2020, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente art. 30.

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