La Sentenza n. 744/02/14 della Ctp Ravenna riguarda una controversia intrapresa da un contribuente che non aveva pagato la Tarsu per alcuni anni e per questo era finito nel mirino del concessionario per la riscossione che ha disposto il fermo amministrativo sull’automezzo di proprietà. I Giudici hanno annullato il provvedimento dell’esattore facendo leva sui principi di logicità e ragionevolezza sanciti dalla Legge n. 212/00, alle cui disposizioni il Concessionario non può sottrarsi, per effetto di quanto previsto dall’art. 17. Infatti, si legge nella Sentenza in esame che “quando il Concessionario emette un provvedimento di fermo amministrativo di un veicolo, deve valutare, non solo se il bene ha un valore tale da essere in grado di far fronte al credito da soddisfare ma anche accertare che non rivesta una rilevanza essenziale nello svolgimento dell’attività lavorativa del contribuente e, nel caso ricorra questa situazione, verificare l’eventuale esistenza di altri beni da sottoporre a fermo, in ogni caso motivare la misura cautelare scelta con riferimento sia alla persona del debitore sia ai rischi relativi al recupero del credito vantato in caso di scelte diverse”. Nella fattispecie in esame, secondo i Giudici, l’Ente riscossore si è sottratto a tali valutazioni.




