Tarsu/Tari: superfici tassabili

Nella Sentenza n. 12302 del 23 giugno 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che, in materia di Tassa sui rifiuti, il Tributo è dovuto esclusivamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comportano una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti, alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo. Da tanto consegue che, sia le deroghe alla tassazione indicate dall’art. 62, comma 2 del Dlgs. n. 507/1993, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo invece i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione.

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