Divieto di assunzione per le Province: il punto della Corte dei conti siciliana

Nella Delibera n. 216 del 2 dicembre 2014 della Corte dei conti Sicilia, il Commissario straordinario di un Libero Consorzio comunale chiedeva un parere in ordine alla corretta interpretazione del divieto per le Province di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in relazione ad altre norma che prevedono, al contrario, obblighi di assunzione, specificatamente individuate nella ricostituzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 2, comma 4, della Legge n. 339/03 e dalla Legge n. 68/99. La Sezione ha affermato che non è possibile assumere con contratto a tempo indeterminato lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d’obbligo di cui alla Legge n. 68/99, alla luce del divieto generale stabilito dalla norma di cui all’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 135/12.

Le disposizioni di cui all’articolo di legge in questione costituiscono, per espressa volontà legislativa, “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione”e, pertanto, sono applicabili anche alla Regione siciliana. Ciò è confermato dalla Deliberazione n. 25/13 della Sezione delle Autonomie, che, in sede di orientamento ai sensi dell’art.6, comma 4, del Dl. n.174/12, convertito con modifiche dalla Legge n. 213/12, ha affermato, con carattere di conformazione per tutte le Sezioni regionali di controllo, i seguenti principi:

–    “il divieto, posto a carico delle Province, di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/12, è tuttora in vigore”;

–    “tale divieto ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla Legge n. 68/99, nel caso in cui l’ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d’obbligo prevista dalla legge medesima”.