Limite al trattamento accessorio del personale: possibile l’incremento delle P.O. a valere sulle nuove capacità assunzionali ex art. 33 del Dl. n. 34/2019

Nella Delibera n. 97/2020 della Corte dei conti Campania, un Comune ha chiesto un parere sull’interpretazione di norme di contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento alla portata applicativa dell’attuale quadro normativo dei limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale e il loro coordinamento con la disposizione prevista dall’art. 11-bis del Dl. n. 135/2018, convertito dalla Legge n. 12/2019, che consentono di non considerare nel limite del trattamento accessorio gli aumenti delle indennità di “risultato” e di “posizione” di cui all’art. 15 del Ccnl del personale degli Enti Locali. La Sezione, in proposito, ha chiarito che ai fini dell’individuazione del limite al trattamento accessorio, il limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017, va ora integrato con le indicazioni normative di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/3019, convertito dalla Legge n. 58/2019. Le disposizioni del precitato art. 33, comma 2, tuttavia, non hanno comportato l’abrogazione delle norme di favore sopra citate di cui all’art. 11-bis del Dl. n. 135/2018, convertito dalla Legge n. 12/2019. Tuttavia, tali aumenti del trattamento accessorio devono essere computati nella spesa complessiva del personale e, di conseguenza, concorrono a ridurre gli spazi assunzionali dell’Ente.

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