Risorse stabili legittimamente presenti nel “Fondo per la contrattazione integrativa” e non utilizzate

La Delibera n. 110 del 10 dicembre 2014 della Corte dei conti Basilicata verte sul caso di un Sindaco che, dopo aver premesso che l’indennità di produttività ai dipendenti negli anni 2012, 2013 e 2014 non era stata erogata, ha chiesto se al Comune possa essere estesa la portata di un parere del Mef, avente ad oggetto “Richiesta parere concernente la portata ed applicazione dell’art.17, comma 5 del Ccnl 1° aprile 1999, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2-bis della Legge n. 122/10”, e quindi di fare in modo che anche per il Comune in questione, le risorse stabili relative alla produttività non erogata per gli anni 2012, 2013 e 2014, possano essere riportate nel fondo dell’esercizio successivo (anno 2015) ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Ccnl 1° aprile 1999. La Sezione ha statuito che le risorse destinate al finanziamento delle indennità di produttività devono preliminarmente essere legittimamente appostate nel Fondo per la contrattazione integrativa nel rispetto della vigente normativa contabile e contrattuale. L’allocazione delle risorse all’uopo destinate nel fondo deve, inoltre, avvenire nel rispetto degli esistenti vincoli di finanza pubblica (tra i quali quello previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10). Solo qualora, all’esito delle verifiche in ordine alla sussistenza dei necessari presupposti (procedurali e sostanziali) per fondare legittimamente la spettanza di tali emolumenti, risultino delle risorse non distribuite, queste confluiscono nella parte variabile del fondo dell’esercizio successivo per consentirne l’effettivo utilizzo.Ovviamente tali risorse trasportate non sono nuovamente assoggettate alla verifica di cui al precitato art. 9, comma 2-bis, già effettuata nell’esercizio di provenienza, e non sono consolidabili negli esercizi successivi. Le risorse stabili legittimamente presenti nel Fondo dell’anno corrente e non utilizzate potranno pertanto essere trasportate nella parte variabile del Fondo dell’esercizio successivo nel rispetto della normativa e dei principisopra esposti. Peraltro, la Sezione evidenzia che, a norma del dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, nella costituzione del Fondo dell’esercizio 2015 dovrà procedersi alla decurtazione per un importo pari alle riduzioni operate per effetto di quanto disposto nel primo periodo della stessa norma.