Nella Sentenza n. 12232 del 4 dicembre 2014, del Tar Lazio, i Giudici si sono espressi sui presupposti che devono sussistere in tema di responsabilità risarcitoria per lesione di posizioni d’interesse legittimo pretensivo. I Giudici osservano che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere necessario che debbano sussistere, oltre al riconoscimento dell’illegittimità dell’azione amministrativa, tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, e cioè danno, colpa o dolo e nesso di causalità. Solo nel caso di violazione della normativa sugli appalti pubblici da parte dell’amministrazione la concessione del risarcimento danni non può essere subordinata al riconoscimento del carattere colpevole della violazione della normativa commessa dall’amministrazione aggiudicatrice. La deroga introdotta dalla Corte di Giustizia, in quanto strettamente connessa al settore dei contratti pubblici, impedisce di estenderne l’applicazione ad altri ambiti del diritto pubblico. Dunque, nel caso in esame, è infondata la domanda di risarcimento del danno provocato dal ritardo con l’Ente Gestore dei Servizi Energetici ha provveduto sulla domanda di benefici, in quanto non vertendosi in una materia soggetta a deroga, è necessaria la prova del danno subito, del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riguardo ai Consorzi costituiti da enti pubblici, non ne ha sempre riconosciuto la natura di ente pubblico. La più recente giurisprudenza detta criteri per il riconoscimento della natura giuridica pubblica delle Società partecipate, affermando il superamento anche del criterio degli indici sintomatici, per affermare che tale tesi “mal si concilia con la perdurante vigenza del principio generale stabilito dall’art. 4, della Legge n. 70/75, che, nel prevedere che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge, evidentemente richiede che la qualità di ente pubblico, se non attribuita da una espressa disposizione di legge, debba quantomeno potersi desumere da un quadro normativo di riferimento chiaro ed inequivoco”. Tale non appare il quadro normativo di riferimento di cui al Consorzio in questione, neanche alla luce delle previsioni della Lr. n. 10/08, laddove quest’ultima ha soppresso i consorzi industriali, aventi natura di enti pubblici economici, dando termine per l’adozione di un nuovo statuto che non risulta essere stato adottato neanche dal Consorzio ricorrente.




