Nell’Ordinanza n. 23253 del 23 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che in materia di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del Dpr. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 del Cc., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni. Gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa, e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza.







