Spese di rappresentanza e Principio di sobrietà

Nella Delibera n. 121 dell’11 novembre 2020 della Corte dei conti Lazio, la Sezione rammenta che, stabilita la possibilità per l’Ente di sostenere spese di rappresentanza nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa (sempre funzionalizzata al perseguimento di interessi pubblici) nel rispetto dei Principi di imparzialità e di buon andamento dell’Amministrazione (ex art. 97 della Costituzione), oltre che dei criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (Legge n. 241/1990), per potersi qualificare una spesa a titolo di rappresentanza deve sussistere lo stretto legame con i fini istituzionali dell’Ente e con la necessità del medesimo di accrescerne il prestigio e la reputazione verso l’esterno e/o di intrattenere necessarie pubbliche relazioni con soggetti rappresentativi di altre istituzioni.

Infatti, dette spese devono rivestire il carattere dell’inerenza, quindi essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’Ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della Pubblica Amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa.

L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli Organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della Pubblica Amministrazione di riferimento.

Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della Pubblica Amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’Ente Locale che le sostiene.

Sotto il profilo contabile, gli Enti devono individuare un capitolo di bilancio, che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.

La Sezione conclude puntualizzando che l’Ente, oltre a dover porre attenzione alla corretta imputazione delle spese a bilancio ai fini di una loro corretta qualificazione come “spese di rappresentanza”, nel rispetto, sia del proprio Regolamento, sia dei Principi in materia, deve tenere sempre conto del Principio di sobrietà della spesa concretamente sostenuta, esigenza insita nel doveroso rispetto del limite della ragionevolezza, implicito nell’esercizio di qualsiasi attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.