Nella Sentenza n. 7182 del 19 novembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici
chiariscono che il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, in deroga alla generale
preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta
economicamente più vantaggiosa, si giustifica in relazione all’affidamento di
forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a
precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero
caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia pertanto alcuna
reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. A loro
volta, le Linee-guida Anac n. 2, approvate nel 2016 e aggiornate nel 2018,
chiariscono che i “servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o
le cui condizioni sono definite dal mercato” sono quei servizi o forniture
che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di
riferimento, non sono modificabili su richiesta della Stazione appaltante
oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
I servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano
invece esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle
Stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di
assicurare la continuità della prestazione. I benefici del confronto
concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo in tali casi “sono
nulli o ridotti”. Tale ipotesi si rinviene anche laddove la Stazione
appaltante vanti “una lunga esperienza
nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi”.
Infine, sempre per le Linee-guida Anac, l’adeguata motivazione del ricorso al
criterio richiesta dall’art. 95, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016, è
finalizzata a porre in evidenza il ricorrere degli elementi alla base della
scelta dello stesso e altresì a dimostrare “che, attraverso il ricorso
al minor prezzo, non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché
ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del
prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese
presenti sul mercato”.




