La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata dal Tribunale superiore di Bucarest a pronunciarsi in merito alla causa tra tra Orange Romania e l’Autorità nazionale di sorveglianza del trattamento dei dati personali della Romania, che ha inflitto un’ammenda all’azienda che fornisce servivi di telecomunicazione mobile nel mercato rumeno. Secondo l’Autorità nel periodo compreso tra il 1° e il 26 marzo 2018, l’Orange România ha stipulato contratti di fornitura di servizi che contengono una clausola in forza della quale i clienti sono stati informati e hanno acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del loro documento di identità a fini di identificazione. La casella relativa a tale clausola è stata selezionata dal responsabile del trattamento prima della sottoscrizione del contratto. Il Tribunale superiore di Bucarest ha domandato dunque alla Corte di giustizia di precisare le condizioni alle quali il consenso dei clienti al trattamento dei dati personali può essere considerato valido.
La Corte europea ha stabilito che un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione, contenente una clausola secondo cui l’interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione, non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente prestato il proprio consenso a tale raccolta e a tale conservazione, qualora la casella relativa a questa clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto. Stessa considerazione anche qualora le clausole contrattuali del contratto possano indurre in errore la persona circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati. Spetterà adesso al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.






