Nella Sentenza n. 26434, del 16 dicembre 2014, della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno chiarito che in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l’art. 81 del Cp. relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell’art. 8, della Legge n. 689/81, che richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina di cui al citato art. 8-bis, della Legge n. 689/81, che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, se sussistono determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo ai fini di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione. Dunque alle infrazioni stradali si applica l’art. 198 del “Codice della Strada” che dispone una sanzione per ogni singola violazione di accesso illegittimo a zona a traffico illimitato. La Suprema Corte ha statuito che la continuazione tra infrazioni al “Codice della Strada” deve presupporre o una sola condotta o più condotte molto ravvicinate nel tempo. Nel caso in esame doveva trattarsi di più accessi illegittimi, nello stesso giorno, in zona a traffico limitata a brevissimo scarto temporale e non a distanza di ore.




