Iva: l’attività turistico-ricreativa di canoa, kayak o raft non sconta alcun regime agevolato non trattandosi di trasporto di persone

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 46 del 21 febbraio 2024, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento ai fini Iva dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 46 del 21 febbraio 2024, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento ai fini Iva dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative.

L’art. 36-bis del Dl. n. 50/2022, come modificato dalla Legge di conversione n. 91/2022, ha stabilito che “le disposizioni dell’art. 10, comma 1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, e della Tabella A, Parte II­bis, n. 1­ter), e Parte III, n. 127­novies), allegata al medesimo Dpr. n. 633/1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico­ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il Servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del citato Dpr. n. 633/1972. L’ interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto”.

Il trattamento agevolato Iva, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è dunque applicabile alle prestazioni aventi a “… ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 …”, del Dpr. n. 633/1972. A nulla rileva la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico­ricreativa.

La nozione di ‘‘trasporto di persone’’ è quella chiarita dalla Risoluzione n. 8/E del 2021, secondo cui rileva la definizione civilistica del contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 e seguenti del Codice civile. In particolare, ai sensi dell’art. 1678 del Cc., ‘‘col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro’’. Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si configura un trasporto quando ‘‘un soggetto (…) trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso’’ (vedi Sentenza della Corte di Cassazione, n. 11430/1992).

Nella fattispecie oggetto della Risposta in esame, l’Agenzia ha rilevato delle perplessità sulla natura della prestazione esaminata, che appare diversa da quella di mero trasporto di persone.

Nelle premesse del contratto allegato dalla Società istante, è riportato che il committente esercita in esclusiva, tra l’altro:

‘‘a) la gestione e organizzazione, da svolgere in modalità diretta o indiretta, in accompagnamento dell’utenza individuale e associativa, …., della pratica escursionistica e dell’attività sportiva e turistica della canoa, kayak e altre attività sportive e turistiche in tutte le declinazioni possibili e praticabili nel Lago …, avendo altresì cura di organizzare tutti gli aspetti legati alla sicurezza e al trasporto’’;

L’Istante, definito come ‘‘Appaltatore’’, ‘‘è una Società con notevole esperienza nell’accompagnamento delle persone nella pratica escursionistica e dell’attività sportiva e turistica della canoa o del kayak’’. Nell’oggetto del contratto è altresì specificato che ‘‘il committente dà incarico all’Appaltatore, che accetta, di accompagnare le persone mediante canoa o kayak, con proprie imbarcazioni e proprio personale appositamente formato e in possesso di tutti i requisiti richiesti e definiti dal committente, per eseguire la pratica escursionistica o sportivo/turistica nei Canyon e nel Lago …, attraverso accompagnamenti affidati dal committente e concordando con lo stesso le modalità di trasporto e accompagnamento, i periodi, gli orari, i percorsi e gli standard di qualità e sicurezza. Il servizio viene svolto a partire unicamente dai seguenti punti di partenza delle escursioni autorizzate: (…)’’. Tale attività è svolta dalla Società con proprio personale, con la propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio.

Dalla lettura del contratto è possibile desumere come si tratti, in realtà, di un contratto di appalto con il quale il committente sceglie, affidandola alla Società Istante, di esercitare in modalità indiretta l’attività descritta alla sopra citata lett. a), a lui riservata in via esclusiva.

Pertanto, al di là del nomen attribuito al contratto (i.e. ‘‘Contratto di servizio per il trasporto di persone su acqua’’), la prestazione ivi prevista a carico della Società appare ben diversa da quella di ‘‘mero trasporto di persone’’ ed emerge come l’interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un’esperienza naturalistico­escursionistica.

Non è rinvenibile in sostanza l’attività di trasporto nel senso chiarito dalla Risoluzione n. 8/E del 2021: non c’è solamente un vettore che “si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”, ma altro, ossia la ‘‘pratica escursionistica e dell’attività sportiva e turistica della canoa, kayak e altre attività sportive e turistiche in tutte le declinazioni possibili e praticabili nel Lago …’’. La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico. L’art. 36­bis del Dl. n. 50/2022 riconosce invece un trattamento agevolato Iva, in termini di esenzione o di aliquota Iva ridotta, alle prestazioni aventi “… ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone …”, e alle prestazioni ad esso accessorie.

Analoga conclusione vale per l’altra attività effettuata dalla Società istante, consistente nel trasporto di persone su acqua mediante raft.

Sebbene la Società non abbia fornito il pertinente contratto, la relativa pagina internet contiene ulteriori informazioni, più che sufficienti per considerare questa attività non connotata dal mero trasporto di persone. Anche in questo caso si è in presenza di una vera e propria esperienza (rectius, escursione) sportiva e/o turistica, articolata nelle seguenti ‘‘tappe’’:

1. ‘‘Ritrovo previsto presso i nostri uffici (…); 2. Accompagnamento negli spogliatoi dove verrà consegnato tutto il materiale necessario (muta, giacca d’acqua, salvagente e casco); 3. Breve lezione teorica da parte delle Guide sulla sicurezza e sull’attività rafting (i vari tipi di pagaiata, i comandi, come nuotare, ecc.); 4. Accompagnamento con i pulmini presso il punto di imbarco dove avviene l’incontro con la Guida rafting, con cui si faranno delle prove a secco fuori acqua prima di partire;

5. Finita l’attività rafting (di circa 3 ore), ritorno con il pullman presso gli uffici della Società, per cambiare gli abiti e fare una doccia calda“.

In conclusione, l’Agenzia ha ritenuto che le 2 tipologie di prestazioni rese dall’Istante siano escluse dal trattamento agevolato ai fini Iva, con conseguente applicazione dell’aliquota Iva ordinaria.