Nella Sentenza n. 1147 del 7 maggio 2021 del Tar Lombardia,i Giudici si esprimono sulle caratteristiche dei documenti informatici che le Imprese inviano alla Stazione appaltante per partecipare alla gara. E’ compito dei concorrenti, prima di effettuare la trasmissione della propria offerta, accertarne (secondo le regole dell’ordinaria diligenza) l’integrità e la leggibilità, proprio in considerazione del possibile verificarsi di inconvenienti legati al deterioramento dei documenti digitali trasmessi, con la conseguenza che l’illeggibilità dei file è ascrivibile alla responsabilità di parte ricorrente ed essa è chiamata a risponderne. Nel caso in esame la ricorrente ha inviato una serie di file di cui solo uno risulta non apribile con i mezzi a disposizione della Stazione appaltante. In merito, i Giudici ritengono che quando, come nel caso di specie, le regole della Piattaforma di gara prevedano l’invio dei documenti in un certo formato (pdf) senza specificare il programma necessario per la sua lettura, le regole dell’ordinaria diligenza impongono che i file che compongono l’offerta siano apribili con tutti i programmi in comune commercio. Peraltro, queste regole impongono all’offerente, nel caso in cui i file inviati possano aprirsi solo con programmi diversi, di specificare in sede di offerta le procedure che la Stazione appaltante deve svolgere per l’apertura dei vari file. Infatti, la caratteristica della Piattaforma informatica è quella di standardizzare ed uniformare le modalità di svolgimento della gara, per cui se l’Impresa concorrente sceglie di inviare file apribili con lettori diversi, in mancanza di una tipizzazione dei lettori del formato dei file da parte della legge di gara, è suo onere indicare alla Stazione appaltante le caratteristiche tecniche della sua offerta e di specificare i programmi particolari necessari per aprire i suoi documenti. Si tratta di una situazione speciale creata dal partecipante alla gara, il cui onere non può che gravare sul medesimo.




