È stato pubblicato sul portale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – il Parere 24 aprile 2024, concernente gli incarichi di collaboratore dell’Organo di revisione e contemporaneamente di componente del nucleo di valutazione del medesimo Ente Locale, nel quale viene indicato che le ipotesi di incompatibilità, previste per i Revisori dall’art. 236 del Tuel, sono riferibili anche ai collaboratori dell’Organo di revisione.
Nel caso specifico un Revisore ha formulato un quesito sulla possibilità per il coadiutore dell’Organo di revisione di un Ente Locale di essere contemporaneamente nominato componente del nucleo di valutazione dello stesso Ente. Il Parere riporta quindi le norme di riferimento: l’art. 239, comma 4, del Tuel che stabilisce che “l’Organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’Organo di revisione”; e l’art. 236, comma 3, del Tuel, che disciplina le ipotesi di incompatibilità dei Revisori e che specifica che “i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.
Tenuto conto di quanto sopra, la Finanza Locale sancisce che il revisore non può svolgere anche la funzione di componente del nucleo di valutazione nel medesimo Ente Locale.
In proposito, si aggiunge che l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, con Atto 12 marzo 2018, ha fornito indicazioni in merito al ruolo e alle funzioni dei collaboratori dell’Organo di revisione contabile, con particolare riferimento alla necessità di valorizzarne la figura e di fissare le modalità di attivazione e gestione di tali rapporti. In tale Atto viene ribadita la necessità, anche per la nomina del collaboratore dell’Organo di revisione, di rispettare puntualmente le norme sull’incompatibilità e sull’inconferibilità previste dal predetto art. 236 del Tuel, e suggerito che nell’atto di affidamento dell’incarico di collaboratore debba essere utilmente contemplata la revoca dell’incarico per la sopravvenienza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al Dlgs. n. 39/2013 e all’art. 236 del Tuel.
Il Parere conclude ribadendo che le ipotesi di incompatibilità previste per i Revisori dall’art. 236 del Tuel devono essere riferite anche ai collaboratori in ragione della confusione e della commistione delle funzioni che in tal modo si creerebbero.




