Ici: rendita catastale

Corte di Cassazione, Ordinanza, n. 5553 del 1° marzo 2024
Nel caso in studio, la Suprema Corte rileva che, in tema di Ici, la base imponibile è individuata dall’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in Catasto di un’unità immobiliare e rendita vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato risultanti dal Catasto costituiscono un fatto oggettivo ai fini dell’assoggettamento all’Imposta e della determinazione del “quantum” dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l’Imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l’atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto Ici) sul provvedimento definitivo.

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