Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 86 del 23 aprile 2024
Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere riguardante l’ambito di applicazione del cd. “Canone unico patrimoniale” introdotto dalla Legge n. 160/2019. In particolare, viene domandato se il menzionato Canone possa trovare applicazione in caso di occupazione temporanea di una specifica categoria di beni collettivi individuata dall’art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 168/2017: le “terre di originaria proprietà̀ collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un Comune o di una Frazione, imputate o possedute da Comuni, Frazioni od Associazioni agrarie comunque denominate”. Il quesito è formulato dall’Amministrazione nei seguenti testuali termini: “è applicabile alle terre di originaria proprietà collettiva della generalità̀ degli abitanti del territorio di un Comune, Demanio civico, il Canone unico patrimoniale (Cup) introdotto dalla Legge n. 160/2019 ?”.
L’Ente segnala di propendere per la risposta negativa al quesito proposto, alla luce di diversi argomenti illustrati nell’istanza. La Sezione rileva che il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, noto anche come “Canone unico patrimoniale”, si applica a 2 diverse situazioni: l’occupazione delle aree appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile degli Enti Locali e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari tramite impianti installati su queste aree.
Entrambe le situazioni coinvolgono l’utilizzo di aree appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile degli enti interessati. Tuttavia, c’è una differenza significativa: la diffusione di messaggi pubblicitari è rilevante anche se avviene su beni privati visibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, o all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.
La richiesta di parere si riferisce specificamente alle occupazioni temporanee di aree pubbliche e non menziona le esposizioni pubblicitarie. Pertanto, ci concentreremo esclusivamente sulle occupazioni di aree e spazi pubblici. Il Comune istante ritiene che le terre di proprietà collettiva della generalità degli abitanti, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), della Legge n. 168/2017, non rientrino nelle categorie del Demanio e del Patrimonio indisponibile dell’Ente Locale menzionate nella normativa istitutiva del canone unico. Di conseguenza, ritiene che il Cup non possa essere applicato in caso di occupazione temporanea di queste terre collettive. Per rispondere a questa questione, è necessario esaminare le caratteristiche di questa particolare categoria di beni collettivi e i presupposti per l’applicazione del canone unico, alla luce della normativa vigente e dei suoi rapporti con le forme di prelievo sostituite. La Legge n. 168/2017 sui domini collettivi conferma l’esistenza di terre di proprietà collettiva delle comunità locali, già riconosciuta dalla Legge del 1927 sul riordinamento degli usi civici. Queste terre derivano dall’antico Demanio universale assegnato ai Comuni, e sono accostate agli usi civici, rappresentando un ordinamento giuridico primario caratterizzato dall’esercizio di diritti di godimento da parte della collettività.
La Legge n. 168/2017 ha anche introdotto norme definitorie e classificatorie della categoria del Demanio civico, ora denominata Patrimonio civico o Demanio civico. Questa categoria include le terre di origine collettiva della generalità degli abitanti, soggette a un regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e destinazione agro-silvo-pastorale.
La giurisprudenza della Corte dei conti ha confermato la natura pubblica delle terre civiche, riconducendole alla proprietà pubblica. La distinzione tra Demanio civico e Demanio comunale è nota e confermata dalla giurisprudenza, anche in merito al riparto di giurisdizione. Mentre il Demanio comunale è costituito da beni appartenenti al Comune e sottoposti al regime demaniale, il Demanio civico è costituito da beni collettivi amministrati da Enti esponenziali di diritto privato o, in mancanza, dai Comuni. La giurisprudenza ha talvolta affermato l’applicabilità della Tosap alle terre civiche, ma è necessario chiarire se questa interpretazione possa estendersi al nuovo canone unico. Mentre la Tosap era espressamente applicabile anche all’occupazione di terreni privati gravati da servitù pubbliche, il Canone unico menziona solo le aree appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile degli Enti Locali.
Inoltre, la natura del Canone unico non è chiaramente definita. Se da un lato presenta elementi che suggeriscono una sua natura non tributaria, come la sua denominazione e la possibilità di maggiore per effettivi oneri di manutenzione, dall’altro la sua previsione esplicita negli stessi termini della Tosap e la mancanza di un regime facoltativo come nel caso del Cosap rendono incerta la sua natura.
In conclusione, le terre di proprietà collettiva non rientrano nelle categorie del Demanio e del Patrimonio indisponibile dell’Ente Locale menzionate nella normativa istitutiva del Canone unico. Pertanto, il Cup non può essere applicato alle occupazioni temporanee di queste terre.







