Corte dei Conti Liguria, Sentenza n. 9 dell’8 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, con particolare riferimento all’ammissibilità di qualificare “Agenti contabili”, quali riscuotitori dell’Imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive turistiche e alla configurabilità di un “rapporto di servizio” tra questi e l’Ente territoriale impositore anche successivamente all’entrata in vigore della novella di cui all’art. 180, comma 3, del Dl. n. 34/2020, e della norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 5-quinquies del Dl. n. 146/2021.
La Sezione chiarisce che, in merito alla valenza della novella, i menzionati interventi normativi sono stati oggetto di numerosi approfondimenti interpretativi, sia in relazione alle ricadute in materia penale che in materia contabile, e sotto quest’ultimo fronte, si sono andati consolidando divergenti orientamenti giurisprudenziali del Giudice contabile in merito alla persistente postulabilità della qualifica di Agente contabile in capo al gestore di struttura recettiva con conseguente soggezione all’obbligo di resa del conto giudiziale nonché della giurisdizione della Corte dei conti. Approdi ermeneutici riconducibili a 3 principali filoni interpretativi. Secondo un primo indirizzo, la modifica del quadro normativo, che ha introdotto la qualificazione dell’Albergatore come responsabile d’imposta, avrebbe automaticamente eliso il rapporto di servizio con l’Ente impositore, nei confronti del quale l’Albergatore avrebbe attualmente un obbligo diretto di versamento dell’Imposta di soggiorno, nell’ambito di un rapporto giuridico di natura meramente tributaria, come coobbligato al pagamento dell’Imposta in solido con il soggetto passivo della stessa. Se ne fa discendere la conseguenza che il denaro che il gestore riceve dall’ospite non avrebbe (più) natura pubblica venendo così meno, per carenza dei relativi presupposti, la giurisdizione della Corte dei conti.
Un indirizzo mediano afferma la persistente giurisdizione della Corte dei conti, configurando in capo al titolare della struttura recettiva la responsabilità per omesso riversamento dell’Imposta sebbene non l’obbligo di presentazione del conto giudiziale: la qualificazione del gestore come “responsabile d’imposta” lo avrebbe esonerato dalla resa del conto, rimanendo invece immutati i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile e, segnatamente, il rapporto di servizio. Quindi, in caso di danno erariale, il gestore resterebbe soggetto alla giurisdizione contabile.
Un terzo indirizzo opina infine che la novella normativa non abbia innovato sulla qualità di Agente contabile del gestore di struttura ricettiva che, come tale, rimarrebbe assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti e tenuto alla resa del conto giudiziale.
L’introduzione di una forma di solidarietà tributaria dipendente a carico del medesimo, come responsabile d’imposta, lo coinvolgerebbe ope legis nel rapporto tributario esclusivamente con funzione di rafforzamento della garanzia patrimoniale e di tutela del credito e, quindi, non sarebbe corretto affermarne la piena soggettività tributaria, gravando pur sempre il tributo su altri soggetti. Il medesimo, perciò, quantunque responsabile di fronte all’Ente impositore, svolgerebbe tuttora una funzione di riscossione e riversamento, nell’interesse altrui, di denaro con finalizzazione pubblicistica, non potendosi sostenere, secondo il disposto del novellato art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, che le somme riscosse entrino ad ogni effetto nel patrimonio del gestore, in capo al quale si configurerebbe un autonomo e proprio obbligo tributario. Il persistere del ruolo di collettore di denaro altrui per conto dell’Ente impositore sarebbe infatti confermato dalla previsione, contenuta nel menzionato articolo, “degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”, così da rendere il gestore partecipe dell’attività amministrativa di esazione tributaria.
Per concludere, la Sezione afferma che il gestore di una struttura ricettiva rimane assoggettato al giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti, cui non può opporsi la natura privatistica dell’attività ovvero il concomitante assoggettamento alla pretesa tributaria e l’omesso versamento dell’Imposta di soggiorno integra anche un danno erariale da mancata entrata, determinando la responsabilità amministrativo-contabile in capo al titolare/gestore della struttura. Sussiste pertanto la giurisdizione della Corte dei Conti per il mancato versamento dell’Imposta di soggiorno.







