Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14435 del 23 maggio 2024
Nel caso in trattazione, la Suprema Corte rileva che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si basa principalmente sul criterio del domicilio fiscale, imponendo al contribuente l’obbligo preventivo di comunicare il proprio domicilio all’Ufficio tributario e di mantenerlo costantemente aggiornato in caso di variazioni. L’inosservanza di questo obbligo di comunicazione, sia iniziale che successiva, autorizza l’Ufficio procedente a notificare gli atti presso l’ultimo domicilio fiscale noto, eventualmente utilizzando la forma semplificata prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 600/1973.






