Parere n. 50 del 25 settembre 2024
Nella fattispecie in esame, viene chiesto un chiarimento riguardo a quale Ente sia competente per la stipula del contratto di appalto relativo alla gestione dei rifiuti abbandonati, in una procedura di gara delegata dalla Stazione appaltante a una Centrale unica di committenza. La questione nasce dal fatto che, dopo l’aggiudicazione definitiva, la Cuc ha trasmesso gli atti al Comune per la stipula del contratto. Tuttavia, il Comune ritiene di non avere la competenza legale per la stipula, ma solo per l’esecuzione del contratto, in base alla normativa vigente nel regime transitorio fino al 31 dicembre 2024. Di conseguenza, il Comune ha chiesto all’Autorità conferma dell’applicabilità dell’art. 62, comma 7, lett. a), del Dlgs. n. 36/2023, per chiarire se la stipula del contratto sia un compito che spetta effettivamente alla Cuc. L’Autorità ha quindi fornito un parere generale sulla questione, specificando che non è di sua competenza rilasciare pareri vincolanti preventivi sugli atti delle Stazioni appaltanti, ma può offrire un orientamento basato sulle informazioni fornite. L’Anac rileva che il Dlgs. n. 36/2023 ha introdotto un Sistema di qualificazione per le Stazioni appaltanti, volto a garantire una maggiore professionalizzazione nelle attività di appalto, limitando la gestione autonoma agli enti qualificati. La qualificazione è richiesta per gestire direttamente l’affidamento e l’esecuzione dei contratti, ma non per la stipula del contratto. La stipula non fa parte della procedura di affidamento secondo il “Codice”. Le Centrali qualificate possono occuparsi della progettazione, aggiudicazione e stipula per conto di Enti non qualificati, ma solo se ciò è previsto nell’accordo tra le parti. Se un ente non qualificato delega solo la gestione della gara alla Cuc, la stipula del contratto resta sua competenza. Nel caso in esame, la Cuc ha gestito la procedura di gara ma non ha ricevuto il mandato per stipulare il contratto. Di conseguenza, la stipula spetta all’Ente che ha delegato la gara. In conclusione, la normativa non richiede una qualificazione specifica per la stipula del contratto. La Cuc ha solo supportato la procedura di gara, quindi la firma del contratto resta di competenza dell’Ente delegante, che dovrà valutare come procedere in base alle indicazioni fornite.







