Parere n. 44 del 19 settembre 2024
Nella fattispecie in esame, si chiede un parere sulla possibilità di:
– erogare incentivi previsti dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 ai dipendenti che svolgono attività tecniche nei contratti di ricerca e sviluppo tecnologico, anche quando questi contratti non rispettano tutte le condizioni previste dal “Codice”, in particolare quelle stabilite nell’art. 135, comma 1, lett. a) e b) (come l’uso esclusivo da parte della stazione appaltante e il finanziamento totale da parte della stessa);
– approvare un regolamento che consenta di distribuire incentivi retroattivamente per attività tecniche svolte prima della sua adozione, purché le somme necessarie siano già state previste nel budget del Progetto.
L’Anac chiarisce che gli incentivi dell’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 possono essere concessi solo per contratti di ricerca e sviluppo che rispettano le condizioni del “Codice”. Ovvero, i risultati devono essere usati esclusivamente dalla Stazione appaltante, e il servizio deve essere interamente pagato da quest’ultima. Se queste condizioni non sono rispettate (ad esempio, per appalti pre-commerciali o cofinanziati da imprese), il “Codice” non si applica e gli incentivi non sono automaticamente riconosciuti. È possibile adottare un regolamento retroattivo per distribuire incentivi per attività già svolte, a condizione che siano stati previsti fondi nel budget iniziale. Il Regolamento inoltre deve rispettare la normativa vigente al momento in cui il progetto è iniziato.
In conclusione, l’Autorità consente l’uso di un Regolamento retroattivo, purché rispettoso delle norme e dei fondi previsti, e conferma che gli incentivi tecnici possono essere erogati solo se i contratti rientrano nei requisiti stabiliti dal “Codice dei Contratti pubblici”.







