Tar Lazio, Sentenza n. 21202 del 26 novembre 2024
La controversia riguarda la validità di un contratto di avvalimento sottoscritto con un’Impresa cinese nell’ambito di una gara d’appalto. La questione sollevata verte sul fatto che l’Impresa ausiliaria, con sede in un Paese extra-UE, non appartiene agli Operatori economici garantiti da Accordi internazionali che prevedono l’apertura del mercato degli appalti dell’UE, come richiesto dall’art. 69 del Dlgs. n. 36/2023. La normativa stabilisce che solo gli Operatori economici contemplati negli Allegati specifici dell’Accordo sugli appalti pubblici e dagli Accordi vincolanti per l’UE hanno diritto a partecipare. La Cina non ha sottoscritto tali Accordi, il che solleva dubbi sulla validità del contratto di avvalimento. Tuttavia, i Giudici hanno respinto questa doglianza, chiarendo che la normativa non vieta la partecipazione di Imprese provenienti da Paesi terzi, ma non garantisce il loro accesso. Questo significa che la Stazione appaltante, se adeguatamente motivato, può decidere di escludere tali Imprese dalla gara. Tale Principio si applica, sia alla partecipazione diretta di un’Impresa extra-UE, sia alla partecipazione indiretta tramite l’istituto dell’avvalimento. Inoltre l’Impresa ausiliaria, pur non essendo parte contrattuale diretta, ha obblighi nei confronti della Stazione appaltante, in quanto deve garantire le risorse necessarie per supportare l’impresa ausiliata. Questo impegno è essenziale per la legittimità dell’aggiudicazione e comporta una responsabilità solidale tra Impresa ausiliaria e ausiliata nei confronti della Stazione appaltante, come previsto dall’art. 104 del Dlgs. n. 36/2023. Nel caso specifico, i Giudici hanno ritenuto che l’avvalimento fosse valido ed efficace, poiché non risultano violazioni delle regole procedurali o degli obblighi previsti dalla normativa applicabile.






