Nel Parere n. 50 del 30 settembre 2014 dell’Anac la questione controversa concerne la legittimità della procedura di gara indetta da un Comune per l’affidamento del Servizio di “Refezione scolastica” da aggiudicarsi mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella parte in cui viene ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49, del Dlgs. n. 163/06 per la certificazione di qualità.
Secondo l’Anac è inammissibile, con riferimento alla certificazione di qualità, il ricorso all’istituto dell’avvalimento in quanto l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.






